Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 331, relativo alla scuola di perfezionamento nelle ricerche storico-giuridiche e' modificato nel senso che e' aggiunto il seguente comma:
"La scuola, inoltre, ha lo scopo di dare una solida base di conoscenze storico-giuridiche sui rapporti tra ordinamento e notariato a coloro che si avviano agli studi della professione notarile".
Art. 337 - e' modificato nel modo seguente:
L'insegnamento di cui al n. 3) e' sostituito dal seguente: "Notariato e sue formule negli ordinamenti italiani medioevali e moderni".
L'insegnamento di cui al n. 4) e' sostituito dal seguente: "Storia degli ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale".
L'insegnamento di cui al n. 5) e' sostituito dal seguente: "Lineamenti delle magistrature giudiziarie e del procedimento civile e penale nei principali ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale".
L'insegnamento di cui al n. 10) e' sostituito dal seguente: "Storia dell'economia medioevale e moderna con particolare riguardo agli ordinamenti finanziari e di credito".
Nello stesso articolo l'insegnamento facoltativo di "Greco bizantino" e' soppresso.
Art. 338 - e' modificato nel modo seguente:
L'insegnamento di cui al n. 3) e' sostituito dal seguente: "Notariato e sue formule negli ordinamenti italiani medioevali e moderni".
L'insegnamento di cui al n. 4) e' sostituito dal seguente: "Storia degli ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale".
L'insegnamento di cui al n. 5) e' sostituito dal seguente: "Lineamenti delle magistrature giudiziarie e del procedimento civile e penale nei principali ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale".
Art. 344 - e' modificato nel senso che sono aggiunte le seguenti parole: "e con gli enti o privato che hanno dato luogo alla creazione di tali premi".
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 331, relativo alla scuola di perfezionamento nelle ricerche storico-giuridiche e' modificato nel senso che e' aggiunto il seguente comma:
"La scuola, inoltre, ha lo scopo di dare una solida base di conoscenze storico-giuridiche sui rapporti tra ordinamento e notariato a coloro che si avviano agli studi della professione notarile".
Art. 337 - e' modificato nel modo seguente:
L'insegnamento di cui al n. 3) e' sostituito dal seguente: "Notariato e sue formule negli ordinamenti italiani medioevali e moderni".
L'insegnamento di cui al n. 4) e' sostituito dal seguente: "Storia degli ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale".
L'insegnamento di cui al n. 5) e' sostituito dal seguente: "Lineamenti delle magistrature giudiziarie e del procedimento civile e penale nei principali ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale".
L'insegnamento di cui al n. 10) e' sostituito dal seguente: "Storia dell'economia medioevale e moderna con particolare riguardo agli ordinamenti finanziari e di credito".
Nello stesso articolo l'insegnamento facoltativo di "Greco bizantino" e' soppresso.
Art. 338 - e' modificato nel modo seguente:
L'insegnamento di cui al n. 3) e' sostituito dal seguente: "Notariato e sue formule negli ordinamenti italiani medioevali e moderni".
L'insegnamento di cui al n. 4) e' sostituito dal seguente: "Storia degli ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale".
L'insegnamento di cui al n. 5) e' sostituito dal seguente: "Lineamenti delle magistrature giudiziarie e del procedimento civile e penale nei principali ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale".
Art. 344 - e' modificato nel senso che sono aggiunte le seguenti parole: "e con gli enti o privato che hanno dato luogo alla creazione di tali premi".