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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9 - dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono soppressi i seguenti:

Demografia;
Diritto della navigazione;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Dottrina dello Stato;
Storia delle dottrine economiche.

Allo stesso elenco vengono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Istituzioni di diritto processuale;
Diritto agrario;
Diritto delle assicurazioni;
Diritto delle banche e della borsa;
Diritto regionale;
Diritto penale processuale e comparato.
Art. 28 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia viene aggiunto quello di:

Medicina psicosomatica.