Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 53, relativo all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lettere e' modificato nel senso che l'insegnamento di "Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana)" viene scisso nei seguenti insegnamenti:
Storia greca;
Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
Fisiopatologia clinica;
Analisi chimico-cliniche.
Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:
Conservazione della natura;
Biologia marina;
Chimica agraria;
Biometria;
Geologia stratigrafica;
Sedimentologia;
Micropaleontologia;
Vulcanologia;
Oceanografia;
Pedologia;
Paleobotanica.
Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di "Fisica terrestre e climatologia" muta la denominazione in quella di "Fisica terrestre".
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"E' inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio in un laboratorio e per un anno in un altro laboratorio, per la preparazione rispettivamente della dissertazione di laurea e di una sottotesi. La dissertazione di laurea e la sottotesi debbono essere una di argomento biologico e l'altra di argomento geomineralogico".
Art. 69. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
Conservazione della natura;
Biologia marina;
Citogenetica;
Biochimica industriale;
Biometria;
Immunologia;
Virologia.
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, il terzo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "E' inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio al laboratorio scelto per la dissertazione di laurea e per un anno ad un laboratorio diverso da quello scelto per la dissertazione stessa".
Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
Rilevamento geologico;
Geotecnica;
Paleobotanica;
Paleontologia umana;
Mineralogia sistematica;
Geologia strutturale;
Geofisica applicata;
Geologia degli idrocarburi;
Geologia nucleare;
Geologia regionale;
Vulcanologia;
Oceanografia;
Idrogeologia;
Geopedologia;
Cristallochimica;
Petrografia sedimentaria;
Statistica.
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il settimo comma e' modificato nel senso che l'ultima parola in parentesi (biennale) e' abrogata e sostituita dall'ordinale I.
Nello stesso articolo l'ottavo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"E' obbligatoria nel secondo biennio la frequenza (internato) per due anni nell'istituto di geologia o di paleontologia o di mineralogia e petrografia per la preparazione di una dissertazione (tesi) sperimentale di laurea".
Art. 73, relativo alle norme generali e particolari a ciascun corso di studi e' modificato come segue:
Per il corso di laurea in scienze naturali il punto 3) e' abrogato e sostituito dal seguente:
3) Discussione della sottotesi.
Per il corso di laurea in scienze biologiche il punto 3) e' abrogato e sostituito dal seguente:
3) Discussione di un argomento orale o scritto, preferibilmente nella materia scelta per l'internato annuale.
Per il corso di laurea in scienze geologiche i punti 1) e 2) sono abrogati e sostituiti dal seguente:
Discussione della dissertazione sperimentale scritta.
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 53, relativo all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lettere e' modificato nel senso che l'insegnamento di "Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana)" viene scisso nei seguenti insegnamenti:
Storia greca;
Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
Fisiopatologia clinica;
Analisi chimico-cliniche.
Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:
Conservazione della natura;
Biologia marina;
Chimica agraria;
Biometria;
Geologia stratigrafica;
Sedimentologia;
Micropaleontologia;
Vulcanologia;
Oceanografia;
Pedologia;
Paleobotanica.
Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di "Fisica terrestre e climatologia" muta la denominazione in quella di "Fisica terrestre".
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"E' inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio in un laboratorio e per un anno in un altro laboratorio, per la preparazione rispettivamente della dissertazione di laurea e di una sottotesi. La dissertazione di laurea e la sottotesi debbono essere una di argomento biologico e l'altra di argomento geomineralogico".
Art. 69. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
Conservazione della natura;
Biologia marina;
Citogenetica;
Biochimica industriale;
Biometria;
Immunologia;
Virologia.
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, il terzo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "E' inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio al laboratorio scelto per la dissertazione di laurea e per un anno ad un laboratorio diverso da quello scelto per la dissertazione stessa".
Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
Rilevamento geologico;
Geotecnica;
Paleobotanica;
Paleontologia umana;
Mineralogia sistematica;
Geologia strutturale;
Geofisica applicata;
Geologia degli idrocarburi;
Geologia nucleare;
Geologia regionale;
Vulcanologia;
Oceanografia;
Idrogeologia;
Geopedologia;
Cristallochimica;
Petrografia sedimentaria;
Statistica.
Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il settimo comma e' modificato nel senso che l'ultima parola in parentesi (biennale) e' abrogata e sostituita dall'ordinale I.
Nello stesso articolo l'ottavo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"E' obbligatoria nel secondo biennio la frequenza (internato) per due anni nell'istituto di geologia o di paleontologia o di mineralogia e petrografia per la preparazione di una dissertazione (tesi) sperimentale di laurea".
Art. 73, relativo alle norme generali e particolari a ciascun corso di studi e' modificato come segue:
Per il corso di laurea in scienze naturali il punto 3) e' abrogato e sostituito dal seguente:
3) Discussione della sottotesi.
Per il corso di laurea in scienze biologiche il punto 3) e' abrogato e sostituito dal seguente:
3) Discussione di un argomento orale o scritto, preferibilmente nella materia scelta per l'internato annuale.
Per il corso di laurea in scienze geologiche i punti 1) e 2) sono abrogati e sostituiti dal seguente:
Discussione della dissertazione sperimentale scritta.