Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 81, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia e' modificato come segue:
L'istituto di terapia medica sistematica e idrologia medica e' soppresso e al suo posto sono istituiti i seguenti:
Istituto di idrologia medica;
Istituto di terapia medica sistematica.
L'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e' trasformato in istituto di III clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
L'istituto di I clinica chirurgica e' scisso nei seguenti quattro istituti:
Istituto di I clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
Istituto di II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
Istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
istituto di anestesiologia e rianimazione.
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 81, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia e' modificato come segue:
L'istituto di terapia medica sistematica e idrologia medica e' soppresso e al suo posto sono istituiti i seguenti:
Istituto di idrologia medica;
Istituto di terapia medica sistematica.
L'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica e' trasformato in istituto di III clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
L'istituto di I clinica chirurgica e' scisso nei seguenti quattro istituti:
Istituto di I clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
Istituto di II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
Istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
istituto di anestesiologia e rianimazione.