N NORME. red.it

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 14. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

Diritto ecclesiastico italiano e comparato;
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Art. 21. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Legislazione scolastica;
Cooperazione agricola;
Diritto penale commerciale.

Nello stesso elenco l'insegnamento di "Antropologia" muta denominazione in "Criminologia".