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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Patologia ostetrica e ginecologica;
Medicina del traffico;
Fisica sanitaria;
Fisiopatologia cardiorespiratoria;
Malattie tropicali e subtropicali;
Chirurgia vascolare;
Terapia medica sistematica;
Gastro-enterologia;
Neuro-psichiatria geriatrica;
Medicina psicosomatica;
Chirurgia riparatrice della mano;
Patologia dell'apparato locomotore;
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
Chirurgia toracica;
Fisiopatologia chirurgica.

Art. 77. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
Chimica clinica;
Elementi di statistica;
Elementi di fisiopatologia;
Chemioterapia;
Farmacognosia;
Farmacologia endocrina;
Farmacologia applicata;
Tossicologia.

Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:
Chimica clinica;
Elementi di statistica;
Elementi di fisiopatologia;
Chemioterapia;
Farmacologia endocrina;
Farmacologia applicata.

Gli articoli 271 e 275 relativi alla "Scuola di paleografia e filologia musicale" (scuola diretta a fini speciali) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 271. - Il direttore della scuola e' un professore di ruolo dell'Universita' di Pavia, eletto ogni tre anni dal consiglio dalla scuola, di cui al successivo articolo.
Art. 275. - Gli insegnamenti della scuola sono quelli propri della scuola stessa, indicati nel presente statuto, e vengono impartiti da professori di ruolo della scuola stessa e da professori incaricati.