N NORME. red.it

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 70-bis.

(( (Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA). ))
((
1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".
2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:
a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralita' di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro e' una sola di esse;
c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;
d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.))
((179))
AGGIORNAMENTO (179)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30)
che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.