Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 6-quater.
(( (Buono-corrispettivo multiuso) ))
((
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1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non e' nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto.
2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso da' diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.
4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta. ))
((193))
AGGIORNAMENTO (193)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.