Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto regionale;
Diritto parlamentare;
Diritto aerospaziale;
Scienza dell'amministrazione;
Diritto finanziario;
Diritto tributario;
Economia e politica dei trasporti;
Economia e politica agraria;
Economia e politica industriale;
Economia e politica bancaria;
Programmazione economica;
Econometrica;
Scienza della politica;
Filosofia della politica.
Art. 65, relativo agli istituti annessi alla facolta' di magistero e' modificato nel senso che l'istituto di lingue e letterature iberiche muta la denominazione in quella di "Lingue e letterature ispaniche".
Nello stesso articolo l'insegnamento di "Lingua e letteratura portoghese" viene dissociato dall'istituto di lingue e letterature iberiche e viene associato a quello di filologia romanza.
Art. 117, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' modificato nel senso che agli insegnamenti di "Chimica organica I (**)" e di chimica organica II (**) sono tolti gli asterischi.
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto regionale;
Diritto parlamentare;
Diritto aerospaziale;
Scienza dell'amministrazione;
Diritto finanziario;
Diritto tributario;
Economia e politica dei trasporti;
Economia e politica agraria;
Economia e politica industriale;
Economia e politica bancaria;
Programmazione economica;
Econometrica;
Scienza della politica;
Filosofia della politica.
Art. 65, relativo agli istituti annessi alla facolta' di magistero e' modificato nel senso che l'istituto di lingue e letterature iberiche muta la denominazione in quella di "Lingue e letterature ispaniche".
Nello stesso articolo l'insegnamento di "Lingua e letteratura portoghese" viene dissociato dall'istituto di lingue e letterature iberiche e viene associato a quello di filologia romanza.
Art. 117, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' modificato nel senso che agli insegnamenti di "Chimica organica I (**)" e di chimica organica II (**) sono tolti gli asterischi.