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Modifica dell'art. 33 del regolamento per la sanita' marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 e modificato dall'art. 1 del regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, dall'art. 1 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 167 e, da ultimo, dall'art. 1 del regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288.

Articolo unico


L'art. 33 del regolamento per la sanita' marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato dall'art. 1 del regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, dall'art. 1 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 167, e, da ultimo, dall'art. 1 del regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288, e' sostituito dal seguente:
"I medici di bordo sono tenuti a prestare l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave. Tale assistenza e' gratuita per le persone componenti l'equipaggio, per gli impiegati dello Stato che viaggino per ragioni di servizio, per i cittadini da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione ovvero che rimpatrino a spese dello Stato ovvero che siano indigenti, per gli apolidi e rifugiati emigranti, nonche' per gli emigranti di cittadinanza straniera che prendano imbarco in un porto della Repubblica.
Per le prestazioni richieste dagli altri passeggeri i medici di bordo possono percepire l'onorario nella misura prevista dalla tariffa minima nazionale che all'epoca della percezione risulti, a norma dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, approvata con decreto del Presidente della Repubblica. Non danno comunque diritto alla percezione dell'onorario le prestazioni relative alle malattie, pertinenti alla navigazione ovvero infettive, soggette a denuncia, stabilite con successivo provvedimento del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per la marina mercantile.
I medici di bordo hanno qualita' e competenza di ufficiale sanitario governativo per la tutela dell'igiene e sanita' di bordo, durante l'intera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione".