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Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 20, primo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.