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Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.

Art. 83

Art. 83.

Il centro trasfusionale che consegna un flacone di sangue per la trasfusione dovra' curare:
a) che sia stato classificato nello stesso centro per gruppo ABO e fattore Rho (D) il sangue del ricevente; nel caso cio' fosse stato impossibile, consegnera' sangue corrispondente per gruppo ABO ed Rh a quello del ricevente se questi dati risultanti dalla richiesta e, nel caso contrario, consegnera' sangue di gruppo 0 Rh-negativo, non pericoloso, se disponibile;
b) che siano state eseguite le prove crociate di compatibilita' secondo quanto prescritto dal presente regolamento e che cio' sia indicato sul contenitore consegnato e, se non sono state eseguite, che sia apposta sull'etichetta la dicitura "prova crociata non effettuata" e che le ragioni della mancata prova siano specificate sul registro delle prove di compatibilita' alla voce "Annotazioni".