Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.
Art. 83
Art. 83.
Il centro trasfusionale che consegna un flacone di sangue per la trasfusione dovra' curare:
a) che sia stato classificato nello stesso centro per gruppo ABO e fattore Rho (D) il sangue del ricevente; nel caso cio' fosse stato impossibile, consegnera' sangue corrispondente per gruppo ABO ed Rh a quello del ricevente se questi dati risultanti dalla richiesta e, nel caso contrario, consegnera' sangue di gruppo 0 Rh-negativo, non pericoloso, se disponibile;
b) che siano state eseguite le prove crociate di compatibilita' secondo quanto prescritto dal presente regolamento e che cio' sia indicato sul contenitore consegnato e, se non sono state eseguite, che sia apposta sull'etichetta la dicitura "prova crociata non effettuata" e che le ragioni della mancata prova siano specificate sul registro delle prove di compatibilita' alla voce "Annotazioni".
Il centro trasfusionale che consegna un flacone di sangue per la trasfusione dovra' curare:
a) che sia stato classificato nello stesso centro per gruppo ABO e fattore Rho (D) il sangue del ricevente; nel caso cio' fosse stato impossibile, consegnera' sangue corrispondente per gruppo ABO ed Rh a quello del ricevente se questi dati risultanti dalla richiesta e, nel caso contrario, consegnera' sangue di gruppo 0 Rh-negativo, non pericoloso, se disponibile;
b) che siano state eseguite le prove crociate di compatibilita' secondo quanto prescritto dal presente regolamento e che cio' sia indicato sul contenitore consegnato e, se non sono state eseguite, che sia apposta sull'etichetta la dicitura "prova crociata non effettuata" e che le ragioni della mancata prova siano specificate sul registro delle prove di compatibilita' alla voce "Annotazioni".