Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;.
Decreta:
L'art. 2 del decreto presidenziale 31 ottobre 1970, numero 1151, relative alla istituzione della facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Milano, e' integrato nel senso che, per i posti di ruolo, ai due posti di professore gia' trasferiti dalla facolta' di giurisprudenza e al posto assegnato sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, occorre aggiungere il posto gia' assegnato alla cattedra di sociologia, che viene trasferito dalla facolta' di giurisprudenza assieme al professore, che tale cattedra occupa; e ai cinque posti di assistente gia' trasferiti occorre aggiungere un altro posto e propriamente il posto assegnato alla medesima cattedra di sociologia.
Tali nuovi trasferimenti vanno in vigore a partire dall'anno accademico 1971-72.
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;.
Decreta:
L'art. 2 del decreto presidenziale 31 ottobre 1970, numero 1151, relative alla istituzione della facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Milano, e' integrato nel senso che, per i posti di ruolo, ai due posti di professore gia' trasferiti dalla facolta' di giurisprudenza e al posto assegnato sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, occorre aggiungere il posto gia' assegnato alla cattedra di sociologia, che viene trasferito dalla facolta' di giurisprudenza assieme al professore, che tale cattedra occupa; e ai cinque posti di assistente gia' trasferiti occorre aggiungere un altro posto e propriamente il posto assegnato alla medesima cattedra di sociologia.
Tali nuovi trasferimenti vanno in vigore a partire dall'anno accademico 1971-72.