Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi "G.
D'Annunzio", di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio", di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 25. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono soppressi i seguenti:
Diritto processuale civile;
Legislazione bancaria;
Economia montana e forestale.
Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
1) Diritto bancario;
2) Legislazione della borsa e del risparmio;
3) Diritto tributario;
4) Ricerca operativa per le decisioni aziendali;
5) Organizzazione, programmazione e controllo aziendale;
6) Tecnica del commercio internazionale;
7) Econometria;
8) Economia monetaria e creditizia;
9) Economia internazionale;
10) Economia dei paesi e delle regioni in via di sviluppo;
11) Economia delle aziende pubbliche.
Art. 30, relativo agli istituti della facolta' di economia e commercio e' modificato nel senso che l'istituto di ragioneria e tecnica assume la denominazione di "Istituto di studi aziendali".
Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Sociologia criminale;
Teoria generale del diritto.
Dopo l'art. 42 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo relativo agli istituti della facolta' di scienze politiche.
Art. 43. - La facolta' di scienze politiche comprende i seguenti istituti:
Istituto giuridico;
Istituto storico sociale;
Istituto economico.
Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi "G.
D'Annunzio", di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio", di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 25. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono soppressi i seguenti:
Diritto processuale civile;
Legislazione bancaria;
Economia montana e forestale.
Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
1) Diritto bancario;
2) Legislazione della borsa e del risparmio;
3) Diritto tributario;
4) Ricerca operativa per le decisioni aziendali;
5) Organizzazione, programmazione e controllo aziendale;
6) Tecnica del commercio internazionale;
7) Econometria;
8) Economia monetaria e creditizia;
9) Economia internazionale;
10) Economia dei paesi e delle regioni in via di sviluppo;
11) Economia delle aziende pubbliche.
Art. 30, relativo agli istituti della facolta' di economia e commercio e' modificato nel senso che l'istituto di ragioneria e tecnica assume la denominazione di "Istituto di studi aziendali".
Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Sociologia criminale;
Teoria generale del diritto.
Dopo l'art. 42 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo relativo agli istituti della facolta' di scienze politiche.
Art. 43. - La facolta' di scienze politiche comprende i seguenti istituti:
Istituto giuridico;
Istituto storico sociale;
Istituto economico.