Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 25 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del Centro di studi superiori economici e sociali, con annesso collegio, presso la facolta' di economia e commercio.
Centro di studi superiori economici e sociali, con annesso collegio
Art. 26. - E' istituito presso la facolta' di economia e commercio, il Centro di studi superiori economici e sociali, con annesso collegio.
Art. 27. - Il centro ha lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento degli istituti di istruzione superiore operanti nel settore degli studi economici e sociali, per il progresso della scienza anche a mezzo di ricerche autonome e per l'elevazione degli studi superiori.
Il collegio, annesso al centro, ha lo scopo di consentire ai giovani piu' meritevoli e meno abbienti, scelti a mezzo di concorso nazionale, l'esercizio del diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
Art. 28. - Il centro persegue le sue finalita' attraverso l'attivita' della facolta' di economia e commercio, della annessa scuola di statistica, di scuole dirette a fini speciali e di scuole di perfezionamento, nonche' a mezzo di corsi di perfezionamento e di cultura, di seminari, di conferenze, di visite aziendali, di viaggi d'istruzione in Italia e all'estero. Al migliore conseguimento delle dette finalita' concorrono l'attivita' didattica che viene svolta nel collegio e l'assistenza fornita dallo stesso.
Il centro curera' la pubblicazione di una rivista di studi economici e sociali, nonche' degli annuali relativi alla vita del centro e alle ricerche scientifiche da esso promosse.
Art. 29. - Sono organi del centro: A) Il presidente; B) il consiglio direttivo. E' presidente del centro, il rettore dell'Universita' di Messina. Fanno parte del consiglio direttivo, oltre il rettore, i professori di ruolo della facolta' di economia e commercio della stessa universita'.
Art. 30. - Entro il mese di marzo di ciascun anno, il consiglio direttivo delibera in ordine al programma per il triennio successivo.
Art. 31. - Il centro ha la propria sede provvisoriamente in locali messi a disposizione della facolta' di economia e commercio.
Il centro e il collegio avranno la loro sede definitiva negli stabili che verranno costruiti ed attrezzati con i fondi a cio' destinati dalla Regione siciliana.
Art. 32. - Per le spese inerenti al funzionamento del collegio, provvede, con fondi che verranno all'uopo reperiti, l'Universita' di Messina, che ne ha l'amministrazione.
Art. 33. - Il governo didattico e disciplinare del collegio spetta ad una commissione, composta dal rettore, quale presidente del centro e da quattro professori titolari della facolta' di economia e commercio scelti dal consiglio di facolta'.
La commissione e' costituita con decreto del rettore e dura in carica due anni; ad essa si applicano le norme proprie degli organi collegiali universitari.
La commissione ha facolta' di affidare incarichi permanenti a propri componenti e puo' altresi' istituire commissioni speciali per lo studio di problemi particolari o per la condotta di determinata attivita'.
Art. 34. - Il rettore dell'universita' e' il direttore del collegio. Sovrintende al buon andamento didattico e disciplinare e coordina l'attivita' della commissione che e' da lui convocata.
Sorveglia su tutto il funzionamento del collegio e prende i provvedimenti di urgenza nel campo didattico e disciplinare.
Tutte le attribuzioni del direttore del collegio, nei casi di delega, di assenza e di impedimento, sono svolte dal piu' anziano dei componenti della commissione didattica e disciplinare.
Art. 35. - L'anno accademico del collegio ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.
Art. 36. - Con apposito regolamento, saranno dettate le norme relative all'ammissione dei giovani al collegio, al trattamento per gli ammessi, all'organico e al trattamento giuridico ed economico del personale insegnante ed assistente, ed a tutti gli atti di attivita' del collegio.
Art. 37. - Spetta al rettore dell'universita', quale presidente del centro e della commissione didattica e disciplinare del collegio, di promuovere l'emanazione degli atti e provvedimenti di riconoscimento governativo o regionale, che dovessero essere ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi istituzionali del centro e del collegio.
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 25 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del Centro di studi superiori economici e sociali, con annesso collegio, presso la facolta' di economia e commercio.
Centro di studi superiori economici e sociali, con annesso collegio
Art. 26. - E' istituito presso la facolta' di economia e commercio, il Centro di studi superiori economici e sociali, con annesso collegio.
Art. 27. - Il centro ha lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento degli istituti di istruzione superiore operanti nel settore degli studi economici e sociali, per il progresso della scienza anche a mezzo di ricerche autonome e per l'elevazione degli studi superiori.
Il collegio, annesso al centro, ha lo scopo di consentire ai giovani piu' meritevoli e meno abbienti, scelti a mezzo di concorso nazionale, l'esercizio del diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
Art. 28. - Il centro persegue le sue finalita' attraverso l'attivita' della facolta' di economia e commercio, della annessa scuola di statistica, di scuole dirette a fini speciali e di scuole di perfezionamento, nonche' a mezzo di corsi di perfezionamento e di cultura, di seminari, di conferenze, di visite aziendali, di viaggi d'istruzione in Italia e all'estero. Al migliore conseguimento delle dette finalita' concorrono l'attivita' didattica che viene svolta nel collegio e l'assistenza fornita dallo stesso.
Il centro curera' la pubblicazione di una rivista di studi economici e sociali, nonche' degli annuali relativi alla vita del centro e alle ricerche scientifiche da esso promosse.
Art. 29. - Sono organi del centro: A) Il presidente; B) il consiglio direttivo. E' presidente del centro, il rettore dell'Universita' di Messina. Fanno parte del consiglio direttivo, oltre il rettore, i professori di ruolo della facolta' di economia e commercio della stessa universita'.
Art. 30. - Entro il mese di marzo di ciascun anno, il consiglio direttivo delibera in ordine al programma per il triennio successivo.
Art. 31. - Il centro ha la propria sede provvisoriamente in locali messi a disposizione della facolta' di economia e commercio.
Il centro e il collegio avranno la loro sede definitiva negli stabili che verranno costruiti ed attrezzati con i fondi a cio' destinati dalla Regione siciliana.
Art. 32. - Per le spese inerenti al funzionamento del collegio, provvede, con fondi che verranno all'uopo reperiti, l'Universita' di Messina, che ne ha l'amministrazione.
Art. 33. - Il governo didattico e disciplinare del collegio spetta ad una commissione, composta dal rettore, quale presidente del centro e da quattro professori titolari della facolta' di economia e commercio scelti dal consiglio di facolta'.
La commissione e' costituita con decreto del rettore e dura in carica due anni; ad essa si applicano le norme proprie degli organi collegiali universitari.
La commissione ha facolta' di affidare incarichi permanenti a propri componenti e puo' altresi' istituire commissioni speciali per lo studio di problemi particolari o per la condotta di determinata attivita'.
Art. 34. - Il rettore dell'universita' e' il direttore del collegio. Sovrintende al buon andamento didattico e disciplinare e coordina l'attivita' della commissione che e' da lui convocata.
Sorveglia su tutto il funzionamento del collegio e prende i provvedimenti di urgenza nel campo didattico e disciplinare.
Tutte le attribuzioni del direttore del collegio, nei casi di delega, di assenza e di impedimento, sono svolte dal piu' anziano dei componenti della commissione didattica e disciplinare.
Art. 35. - L'anno accademico del collegio ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.
Art. 36. - Con apposito regolamento, saranno dettate le norme relative all'ammissione dei giovani al collegio, al trattamento per gli ammessi, all'organico e al trattamento giuridico ed economico del personale insegnante ed assistente, ed a tutti gli atti di attivita' del collegio.
Art. 37. - Spetta al rettore dell'universita', quale presidente del centro e della commissione didattica e disciplinare del collegio, di promuovere l'emanazione degli atti e provvedimenti di riconoscimento governativo o regionale, che dovessero essere ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi istituzionali del centro e del collegio.