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Approvazione del testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

Art. 7

Art. 7.


A ciascuna sezione e' preposto un direttore di sezione, nominato dal direttore della scuola nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal consiglio di ciascuna facolta' interessata.
Il direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' scientifiche e didattiche, secondo i programmi e le direttive della commissione didattica di sezione.
Al direttore di sezione sono attribuiti i poteri disciplinari di cui all'art. 47.
Qualora due o piu', sezioni e i relativi collegi si trovino riuniti nella medesima sede, il loro funzionamento e la disciplina degli allievi saranno affidati al piu' anziano di ruolo tra i direttori delle sezioni interessate, ferma restando la competenza in materia didattica di ciascuno di essi.