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Approvazione del testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

Art. 39

Art. 39.


Nei colloqui, che vengono tenuti nel mese di marzo, gli allievi del corso ordinario (ad esclusione dei laureandi) rendono conto degli studi personali fatti nella prima pane dello anno accademico. I colloqui, a giudizio della commissione didattica possono essere preceduti dalla presentazione di un elaborato.
Le commissioni giudicatrici per i colloqui sono nominate dal direttore della scuola, su proposta del direttore di sezione.
Sono composte di cinque membri, scelti sia tra i professori ufficiali della facolta' interessata dell'Universita' di Pisa, sia tra i professori ufficiali della scuola. Per i singoli colloqui alla commissione possono essere aggregati altri professori <ti specifica
competenza.
La nomina dei presidenti delle commissioni e dei commissari che devono supplirli e' fatta secondo il disposto dell'art. 33.
La commissione pone a verbale un breve giudizio conclusivo di idoneita' sull'attivita' e le attitudini dell'allievo.
L'allievo che non consegue l'idoneita' ne ha subito comunicazione personale dal direttore e decade dal posto al termine della sessione estiva.