Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1952, n. 1207.
e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 28, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dell'Istituto di applicazione forense, annesso alla Facolta' di giurisprudenza con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Istituto di applicazione forense
Art. 29. - Alla Facolta' di giurisprudenza e' annesso un Istituto di applicazione forense, il quale si propone di corrispondere alle esigenze tecniche e pratiche della preparazione all'esercizio della professione forense.
L'Istituto funziona anche ai fini dell'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Art. 30. - I mezzi per il funzionamento dell'Istituto sono tratti dai contributi dell'Universita', da eventuali elargizioni di enti pubblici o di privati, e dalle tasse e contributi degli iscritti.
Art. 31. - L'Istituto e' retto da un Consiglio direttivo, composto da un direttore, dal preside della Facolta' e dal direttore dell'Istituto giuridico. Il direttore e' eletto per un triennio dal Consiglio della Facolta' di giurisprudenza fra i professori ordinari e straordinari della Facolta' medesima anche fuori ruolo.
Art. 32. - Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti materie:
Diritto civile;
Diritto commerciale;
Diritto processuale civile;
Diritto amministrativo;
Diritto penale;
Diritto processuale penale;
Diritto tributario;
Diritto internazionale (pubblico e privato);
Diritto del lavoro;
Diritto costituzionale.
Art. 33. - Presso l'Istituto possono tenersi anche, conferenze ed esercitazioni in altre discipline giuridiche.
Art. 34. - Possono iscriversi al corso dell'Istituto, i laureati in giurisprudenza.
Art. 35. - Agli iscritti che abbiano frequentato lo Istituto per un anno con diligenza e profitto viene, a loro richiesta, rilasciato un certificato finale agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in relazione all'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Art. 36. - Il funzionamento dell'Istituto e' regolato da apposite norme deliberate dalla Facolta' giuridica su proposta del Consiglio direttivo ed approvate con decreto del rettore dell'Universita'.
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1952, n. 1207.
e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 28, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dell'Istituto di applicazione forense, annesso alla Facolta' di giurisprudenza con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Istituto di applicazione forense
Art. 29. - Alla Facolta' di giurisprudenza e' annesso un Istituto di applicazione forense, il quale si propone di corrispondere alle esigenze tecniche e pratiche della preparazione all'esercizio della professione forense.
L'Istituto funziona anche ai fini dell'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Art. 30. - I mezzi per il funzionamento dell'Istituto sono tratti dai contributi dell'Universita', da eventuali elargizioni di enti pubblici o di privati, e dalle tasse e contributi degli iscritti.
Art. 31. - L'Istituto e' retto da un Consiglio direttivo, composto da un direttore, dal preside della Facolta' e dal direttore dell'Istituto giuridico. Il direttore e' eletto per un triennio dal Consiglio della Facolta' di giurisprudenza fra i professori ordinari e straordinari della Facolta' medesima anche fuori ruolo.
Art. 32. - Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti materie:
Diritto civile;
Diritto commerciale;
Diritto processuale civile;
Diritto amministrativo;
Diritto penale;
Diritto processuale penale;
Diritto tributario;
Diritto internazionale (pubblico e privato);
Diritto del lavoro;
Diritto costituzionale.
Art. 33. - Presso l'Istituto possono tenersi anche, conferenze ed esercitazioni in altre discipline giuridiche.
Art. 34. - Possono iscriversi al corso dell'Istituto, i laureati in giurisprudenza.
Art. 35. - Agli iscritti che abbiano frequentato lo Istituto per un anno con diligenza e profitto viene, a loro richiesta, rilasciato un certificato finale agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in relazione all'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Art. 36. - Il funzionamento dell'Istituto e' regolato da apposite norme deliberate dalla Facolta' giuridica su proposta del Consiglio direttivo ed approvate con decreto del rettore dell'Universita'.