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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato covi regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta, del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 57. - Per la laurea in ingegneria meccanica l'insegnamento contraddistinto con il n. 19 viene cosi' modificato:
19) Organizzazione aziendale e legislazione industriale (solo per gli indirizzi: Meccanica sperimentale: Minerario; Termotecnico;
Navale);
19) Termodinamica e termocinetica applicata (solo per l'indirizzo chimico).
Dopo l'art. 69, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo agli istituti scientifici della Facolta' di ingegneria.
Art. 70. - Presso la Facolta' di ingegneria sono costituiti i seguenti istituti:

Istituto di Chimica industriale;
Istituto di Idraulica.