Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario convenzionati da destinare all'insegnamento di "Psicologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 2.
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psicologia", in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni; e, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facolta' in base al citato decreto legislativo n. 1172.