Regolamento dell'ordinamento degli studi e delle modalita' di svolgimento dei corsi di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 405, con la quale sono state dettate nuove norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali di pubblica sicurezza ed e' stata istituita l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per allievi ufficiali ed ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per gli ufficiali in servizio permanente;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
E' approvato l'annesso regolamento recante norme sull'ordinamento degli studi e sulle modalita' di svolgimento dei corsi di istruzione e di applicazione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Visto l'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 405, con la quale sono state dettate nuove norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali di pubblica sicurezza ed e' stata istituita l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per allievi ufficiali ed ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per gli ufficiali in servizio permanente;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
E' approvato l'annesso regolamento recante norme sull'ordinamento degli studi e sulle modalita' di svolgimento dei corsi di istruzione e di applicazione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.