Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Avellino.
Art. 1.
A decorrere dal 1 ottobre 1963 e' istituita in Avellino una scuola avente finalita' e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.
A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale di Avellino e' soppressa salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi gia' iniziati.