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Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Avellino.

Art. 23.


Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non e' previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.
L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sul cap. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.