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Istituzione della libera Universita' degli studi dell'Aquila.

Art. 1.


E' istituita nella citta' dell'Aquila una libera Universita' con la Facolta' di magistero e la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali limitatamente ai corsi di laurea in Matematica, in Fisica ed al biennio propedeutico d'ingegneria.
E' approvato lo statuto della libera Universita' dell'Aquila annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica e dal Ministro per la pubblica istruzione, L'Universita' anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' mantenuta a totale carico del Consorzio universitario dell'Aquila.