Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - Dall'elenco degli istituti della Facolta' di economia e commercio e' soppresso il n. 10) "Istituto di studi giuridici", mentre vengono istituiti i seguenti istituti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione:
10) Istituto di diritto pubblico;
11) Istituto di diritto privato.
Art. 83. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti i seguenti:
Spettroscopia analitica;
(*) Chimica inorganica superiore;
Chimica delo stato solido;
(*) Chimica fisica organica.
(*) Chimica analitica strumentale.
Agli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti:
(*) Chimica organica superiore;
Chimica delle sostanze coloranti;
Petrolchimica;
Chimica degli intermedi;
Chimica applicata organica;
(*) Chimica fisica organica;
(*) Chimica analitica strumentale.
Art. 90, relativo alle propedeuticita' degli esami nel corso di laurea in Scienze biologiche, e' aggiunta la seguente disposizione:
g) non potra' essere ammesso a sostenere l'esame di Botanica senza aver prima superato l'esame di Chimica generale ed inorganica.
Art. 94. - All'elenco degli istituti annessi alla Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali sono aggiunti quelli di "Istituto botanico" e "Ortobotanico" in sostituzione dell'istituto di botanica ed orto botanico.
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - Dall'elenco degli istituti della Facolta' di economia e commercio e' soppresso il n. 10) "Istituto di studi giuridici", mentre vengono istituiti i seguenti istituti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione:
10) Istituto di diritto pubblico;
11) Istituto di diritto privato.
Art. 83. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti i seguenti:
Spettroscopia analitica;
(*) Chimica inorganica superiore;
Chimica delo stato solido;
(*) Chimica fisica organica.
(*) Chimica analitica strumentale.
Agli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti:
(*) Chimica organica superiore;
Chimica delle sostanze coloranti;
Petrolchimica;
Chimica degli intermedi;
Chimica applicata organica;
(*) Chimica fisica organica;
(*) Chimica analitica strumentale.
Art. 90, relativo alle propedeuticita' degli esami nel corso di laurea in Scienze biologiche, e' aggiunta la seguente disposizione:
g) non potra' essere ammesso a sostenere l'esame di Botanica senza aver prima superato l'esame di Chimica generale ed inorganica.
Art. 94. - All'elenco degli istituti annessi alla Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali sono aggiunti quelli di "Istituto botanico" e "Ortobotanico" in sostituzione dell'istituto di botanica ed orto botanico.