Modificazione allo statuto dell'istituto universitario di magistero di Genova.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 241;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova approvato con il decreto sopraindicato, e' modificato come appresso:
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
6) Linguistica;
7) Letterature moderne comparate;
8) Estetica;
9) Etnografia;
10) Storia della musica;
11) Storia della lingua italiana;
12) Letteratura anglo-americana;
13) Civilta' greca.
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
6) Estetica;
7) Letterature moderne comparate;
8) Storia della musica;
9) Storia della lingua italiana.
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e Letterature straniere sono aggiunti quelli di:
5) Linguistica;
6) Estetica;
7) Letterature moderne comparate;
8) Storia della musica;
9) Storia della lingua italiana;
10) Letteratura anglo-americana.
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 241;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova approvato con il decreto sopraindicato, e' modificato come appresso:
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
6) Linguistica;
7) Letterature moderne comparate;
8) Estetica;
9) Etnografia;
10) Storia della musica;
11) Storia della lingua italiana;
12) Letteratura anglo-americana;
13) Civilta' greca.
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
6) Estetica;
7) Letterature moderne comparate;
8) Storia della musica;
9) Storia della lingua italiana.
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e Letterature straniere sono aggiunti quelli di:
5) Linguistica;
6) Estetica;
7) Letterature moderne comparate;
8) Storia della musica;
9) Storia della lingua italiana;
10) Letteratura anglo-americana.