Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
Ragioneria pubblica;
Contabilita' nazionale;
Diritto fallimentare;
Statistica sociale e giudiziaria;
Statistica sanitaria.
Dopo l'art. 47, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' inserito il seguente articolo relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di economia e commercio.
Art. 48. - Alla Facolta' di economia e commercio sono annessi i seguenti Istituti:
Istituto di Diritto;
Istituto di Economia;
Istituto di Geografia economica;
Istituto di Lingue;
Istituto di Matematica finanziaria;
Istituto di Merceologia;
Istituto di Politica economica;
Istituto di Ragioneria pubblica e privata;
Istituto di Statistica;
Istituto di Storia economica e sociale.
Art. 68, relativo al corso di laurea in Lingue e letterature straniere, e' modificato nel senso che il penultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente deve sostenere una prova scritta, di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Tale prova verra' sostenuta dallo studente nel quarto anno, mentre alla fine di ognuno dei primi tre anni egli deve essere sottoposto a prove scritte nella stessa lingua, gradualmente progressive.
Art. 90. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di "Chimica farmaceutica applicata".
Art. 117. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie e' aggiunto quello di "Frutticoltura industriale".
Art. 262, relativo all'internato richiesto agli allievi della Scuola di perfezionamento in Ostetricia e ginecologia, e' abrogato e sostituito dal seguente.
Agli iscritti ai corsi e' richiesto un turno d'internato da fissarsi di anno in anno dalla Direzione della scuola".
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
Ragioneria pubblica;
Contabilita' nazionale;
Diritto fallimentare;
Statistica sociale e giudiziaria;
Statistica sanitaria.
Dopo l'art. 47, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' inserito il seguente articolo relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di economia e commercio.
Art. 48. - Alla Facolta' di economia e commercio sono annessi i seguenti Istituti:
Istituto di Diritto;
Istituto di Economia;
Istituto di Geografia economica;
Istituto di Lingue;
Istituto di Matematica finanziaria;
Istituto di Merceologia;
Istituto di Politica economica;
Istituto di Ragioneria pubblica e privata;
Istituto di Statistica;
Istituto di Storia economica e sociale.
Art. 68, relativo al corso di laurea in Lingue e letterature straniere, e' modificato nel senso che il penultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente deve sostenere una prova scritta, di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Tale prova verra' sostenuta dallo studente nel quarto anno, mentre alla fine di ognuno dei primi tre anni egli deve essere sottoposto a prove scritte nella stessa lingua, gradualmente progressive.
Art. 90. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di "Chimica farmaceutica applicata".
Art. 117. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie e' aggiunto quello di "Frutticoltura industriale".
Art. 262, relativo all'internato richiesto agli allievi della Scuola di perfezionamento in Ostetricia e ginecologia, e' abrogato e sostituito dal seguente.
Agli iscritti ai corsi e' richiesto un turno d'internato da fissarsi di anno in anno dalla Direzione della scuola".