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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e Successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Contabilita' nazionale;
Tecnica amministrativa delle imprese dei pubblici servizi Organizzazione aziendale;
Economia e finanza, delle imprese di assicurazione;
Statistica aziendale.
Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Vulcanologia;
Biologia marina.
Art. 91. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche 6 aggiunto quello di "Biologia marina".
Art. 93. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in Scienze geologiche e' aggiunto quello di "Vulcanologia".
Art. 130. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di agraria e' aggiunto quello di "Orticoltura e floricoltura".