Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 114 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita', accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:
"Psicologia" "Storia della geografia";
"Civilta' antiche dell'Italia meridionale".
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia e' aggiunto quello di "Storia della letteratura per l'infanzia".
Art. 78. - Agli istituti annessi alla Facolta' di magistero sono aggiunti i seguenti:
"Istituto di Pedagogia";
"Istituto di Letteratura cristiana antica.
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 114 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita', accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:
"Psicologia" "Storia della geografia";
"Civilta' antiche dell'Italia meridionale".
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia e' aggiunto quello di "Storia della letteratura per l'infanzia".
Art. 78. - Agli istituti annessi alla Facolta' di magistero sono aggiunti i seguenti:
"Istituto di Pedagogia";
"Istituto di Letteratura cristiana antica.