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Ulteriore riduzione daziaria per le merci di provenienza dagli altri Stati membri della C.E.E. scortate dai certificati prescritti.

Art. 1.


I dazi applicati al 1 gennaio 1957, che, per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103, 28 giugno 1960, n. 588, 24 dicembre 1960, n. 1585 e 21 dicembre 1961, n. 1339, furono ridotti complessivamente del 40%, sono ulteriormente ridotti del 10% per le merci importate dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea, ad eccezione dei dazi relativi ai prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale elencate nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, che si applicano nella misura indicata a fianco di ciascuna voce, e fatte salve altresi' le eccezioni previste negli articoli seguenti.