Terza riduzione daziaria per le merci importate dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea.
Art. 1.
I dazi applicati al 1 gennaio 1957, che per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103 e 28 giugno 1960 n. 588, furono ridotti, complessivamente, del 20% sono ulteriormente ridotti del 10% per le merci importate dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea, fatte salve le eccezioni previste negli articoli seguenti.