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Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: "Istituto di diritto e procedura penale", "Diritto internazionale, organizzazioni internazionali e storia dei trattati" e "Storia politica".
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio e' aggiunto quello di: "Assicurazioni sociali".
All'art. 35, relativo al corso di laurea in materie letterarie il terz'ultimo comma, e' cosi' modificato:
"L'insegnamento della Storia (triennale) sara' cosi' diviso: un anno deve essere dedicato alla Storia romana, altri due anni saranno dedicati alla Storia medioevale ed alla Storia moderna, il cui insegnamento verra' impartito ad anni alterni".