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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930 n. 1772 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 19$8, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "Urologia" e "Anestesiologia".
Art. 107, relativo alla Scuola di specializzazione in Radiologia medica e Radioterapia, il primo comma sostituito dai seguenti commi: "La Scuola ha la durata di tre anni.
L'iscrizione alla Scuola e' limitata per ogni anno accademico, n. 15 allievi".