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Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Dottrina dello Stato;
Diritto pubblico francese;
Diritto regionale.
Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Diritto pubblico nord-americano;
Diritto pubblico francese;
Diritto regionale.
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di "Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale".
Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' aggiunto quello di "Fisica nucleare".