Norme sul trattamento economico e normativo del lavoratori dipendenti dalle imprese degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini.
Art. 30
Art. 30.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In conformita' delle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per l'Italia Settentrionale e 23 maggio 1946 per Italia Centrale. Meridionale e Insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposto dalla azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile, l'indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In conformita' delle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per l'Italia Settentrionale e 23 maggio 1946 per Italia Centrale. Meridionale e Insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposto dalla azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile, l'indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.