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Norme sul trattamento economico e normativo del lavoratori dipendenti dalle imprese degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini.

Art. 17

Art. 17.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI


Si intendono integralmente richiamate le norme previste all'art. 6, per quel che concerne lo stato giuridiche il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all'art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all'art. 31, 1° comma, e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia centro-meridionale.