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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).

Art. 40

Art. 40.


CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI


Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto.
Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di liceziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non consegnate.
E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la Direzione della azienda.
Il lavoratore rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza, il relativo ammontare verra' trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 2 della parte comune.
Il lavoratore non puo' apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli asportare.