Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).
Art. 23
Art. 23.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensili percepiti in servizio, secondo i termini sotto elencati:
giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 2 anni;
giorni 20 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni; giorni 25 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 18 anni; giorni 30 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 18 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festivita' previste nel precedente articolo 11 che cadono in tale periodo, non sono computabili agli effetti delle ferie stesse mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma quinto. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le ferie non competono all'impiegato durante il periodo di prova; tale periodo pero', deve essere computato, agli effetti dell'anzianita' feriale, per l'impiegato che sia stato confermato in servizio.
L'impiegato puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'impiegato ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno computate come mese intero.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita', ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 28.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensili percepiti in servizio, secondo i termini sotto elencati:
giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 2 anni;
giorni 20 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni; giorni 25 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 18 anni; giorni 30 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 18 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festivita' previste nel precedente articolo 11 che cadono in tale periodo, non sono computabili agli effetti delle ferie stesse mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma quinto. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le ferie non competono all'impiegato durante il periodo di prova; tale periodo pero', deve essere computato, agli effetti dell'anzianita' feriale, per l'impiegato che sia stato confermato in servizio.
L'impiegato puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'impiegato ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno computate come mese intero.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita', ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 28.