Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 107, relativo agli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in economia regionale, e' modificato come segue:
"Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1° anno:
1) Economia e politica economica;
2) Statistica economica e demografica;
3) Storia e geografia economica;
4) Economia aziendale e tecnica del commercio con l'estero;
5) Diritto dell'economia;
6) Tecnica finanziaria e diritto tributario.
2° anno:
1) Tecnica delle ricerche sulla produzione e distribuzione siciliana;
2) Economia e politica agraria;
3) Diritto pubblico regionale".
Art. 170. Agli insegnamenti impartiti nel 3° anno della Scuola di specializzazione in radiologia 6 aggiunto quello di "Medicina nucleare".
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 107, relativo agli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in economia regionale, e' modificato come segue:
"Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1° anno:
1) Economia e politica economica;
2) Statistica economica e demografica;
3) Storia e geografia economica;
4) Economia aziendale e tecnica del commercio con l'estero;
5) Diritto dell'economia;
6) Tecnica finanziaria e diritto tributario.
2° anno:
1) Tecnica delle ricerche sulla produzione e distribuzione siciliana;
2) Economia e politica agraria;
3) Diritto pubblico regionale".
Art. 170. Agli insegnamenti impartiti nel 3° anno della Scuola di specializzazione in radiologia 6 aggiunto quello di "Medicina nucleare".