Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178; 21 gennaio 1943, n. 21, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735; e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 27 ottobre 1951, n. 1701; 31 agosto 1951, n. 1824; 25 luglio 1952, n. 1350; 16 ottobre 1952, n. 4013; 27 marzo 1954, n. 734; 24 settembre 1954, n. 1135; 4 febbraio 1955, n. 116 e 24 luglio 1955, n. 801;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
a) "demografia";
b) "organizzazione aziendale";
c) "contabilita' nazionale".
Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' aggiunto quello di "fisica nucleare".
Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica e' aggiunto quello di "fisica nucleare".
Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico fisico e indirizzo organico-biologico) e' aggiunto quello di "strutturistica chimica".
Art. 58. - Il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"Gli esami di chimica generale ed inorganica e chimica organica devono precedere gli esami di zoologia e di fisiologia generale.
L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere l'esame di mineralogia".
Art. 70. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di "biochimica applicata".
Art. 71. - E' sostituito dal seguente:
"Lo studente non puo' sostenere gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica, se non dopo aver superato quelli di chimica generale ed inorganica, di fisica e di anatomia umana. Inoltre, l'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quelli di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, l'esame di chimica organica deve precedere quello di chimica farmaceutica e tossicologica.
L'esame di farmacologia e farmacognosia non puo' essere sostenuto senza che lo studente abbia prima superato gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica".
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772; 1 ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1 ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1 agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178; 21 gennaio 1943, n. 21, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735; e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002; 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 27 ottobre 1951, n. 1701; 31 agosto 1951, n. 1824; 25 luglio 1952, n. 1350; 16 ottobre 1952, n. 4013; 27 marzo 1954, n. 734; 24 settembre 1954, n. 1135; 4 febbraio 1955, n. 116 e 24 luglio 1955, n. 801;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
a) "demografia";
b) "organizzazione aziendale";
c) "contabilita' nazionale".
Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' aggiunto quello di "fisica nucleare".
Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica e' aggiunto quello di "fisica nucleare".
Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico fisico e indirizzo organico-biologico) e' aggiunto quello di "strutturistica chimica".
Art. 58. - Il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"Gli esami di chimica generale ed inorganica e chimica organica devono precedere gli esami di zoologia e di fisiologia generale.
L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere l'esame di mineralogia".
Art. 70. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di "biochimica applicata".
Art. 71. - E' sostituito dal seguente:
"Lo studente non puo' sostenere gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica, se non dopo aver superato quelli di chimica generale ed inorganica, di fisica e di anatomia umana. Inoltre, l'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quelli di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, l'esame di chimica organica deve precedere quello di chimica farmaceutica e tossicologica.
L'esame di farmacologia e farmacognosia non puo' essere sostenuto senza che lo studente abbia prima superato gli esami di fisiologia generale e di chimica biologica".