Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774 e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335; 27 ottobre 1951, n. 1827; 30 luglio 1953, n. 999; 8 febbraio 1954, n. 403 e 27 marzo 1954, n. 735;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di:
"Filologia medioevale ed umanistica".
Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
7) "Filosofia morale;
8) Storia della pedagogia".
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di:
5) "Linguistica".
Art. 43. - Nell'elenco degli Istituti della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunto quello di:
13) "Istituto di chimica analitica".
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774 e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335; 27 ottobre 1951, n. 1827; 30 luglio 1953, n. 999; 8 febbraio 1954, n. 403 e 27 marzo 1954, n. 735;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di:
"Filologia medioevale ed umanistica".
Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
7) "Filosofia morale;
8) Storia della pedagogia".
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di:
5) "Linguistica".
Art. 43. - Nell'elenco degli Istituti della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunto quello di:
13) "Istituto di chimica analitica".