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Approvazione della convenzione per il funzionamento della Facolta' di agraria presso l'Universita' degli studi di Catania.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 giugno 1952, n. 694, concernente l'istituzione della Facolta' di agraria presso l'Universita' degli studi di Catania;
Vista la convenzione per il funzionamento della Facolta' predetta, stipulata in Palermo il giorno 19 maggio 1953 tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Universita' di Catania;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo il 19 maggio 1953, per il finanziamento ed il funzionamento della Facolta' di agraria istituita, presso l'Universita' degli studi di Catania, in virtu' della legge 13 giugno 1952, n. 694.