N NORME. red.it

Istituzione di due posti di notaio in Latina, distretto notarile di Roma.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella, che determina il numero e la residenza dei notai;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;
Riconosciuta la necessita' di istituire altri due nuovi posti di notaio nel comune di Latina, distretto notarile di Roma, in considerazione del numero degli abitanti (36.000), della quantita' degli affari e della estensione del territorio;
Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Roma;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, e' modificata nel senso che e' aumentato a tre il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Latina, distretto notarile di Roma, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.