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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, numero 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, numero 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 30 ottobre 1949, n. 1152; 20 ottobre 1949, n. 3178; 11 giugno 1950, n. 622 e 11 maggio 1951, n. 653;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita', degli studi di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e cosi' ulteriormente modificato:
L'art. 321 relativo alla Scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni, e cosi' modificato:
"L'ordine degli studi, che comprende insegnamenti comuni per tutti gli iscritti e insegnamenti speciali per i non medici, e il seguente: 1° anno:
Medicina legale generale;
Tanatologia e tecnica delle autopsie medico-legali;
Laboratorio medico-legale e indagini di sopraluogo;
Lesivita' medico-legale;
Elementi di traumatologia clinica;
Elementi di metodologia attuariale e di statistica medica;
Nozioni generali di diritto;
Nozioni generali di biologia (per laureati in giurisprudenza). 2° anno:
Medicina legale applicata al diritto civile, penale e Canonico;
Neuropsichiatria medico-legale;
Psicologia medico-legale e del lavoro;
Criminologia;
Elementi di fisiologia e di patologia del lavoro;
Elementi di legislazione igienico-sanitaria del lavoro;
Prevenzione degli infortuni e dei sinistri;
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
Assicurazioni invalidita', vecchiaia e contro la tubercolosi;
Assicurazione malattie;
Assicurazione vita;
Medicina legale militare e pensionistica".
Art. 322. - "Gli esami di profitto dei singoli insegnamenti comuni e speciali, vengono sostenuti al termine dei rispettivi anni di corso.
I candidati non possono essere ammessi agli esami se non abbiano ottenuto una attestazione di frequenza e di diligenza da parte del direttore della Scuola; non possono, inoltre, essere iscritti al 2° anno, se non abbiano superato gli esami di tutti gli insegnamenti del primo".