Modificazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Art. 1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469; 24 ottobre 1942, n. 1652 e con ii decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulato dall'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
" Art. 23. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari viene ag- giunto il seguente:
n. 9. Psicologia.
Art. 38. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari viene ag- giunto il seguente:
n. 14. Etruscologia e archeologia italica ".
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469; 24 ottobre 1942, n. 1652 e con ii decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulato dall'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
" Art. 23. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari viene ag- giunto il seguente:
n. 9. Psicologia.
Art. 38. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari viene ag- giunto il seguente:
n. 14. Etruscologia e archeologia italica ".