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Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (21G00247)

Art. 27.

Part-time
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il Direttore generale autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale («part-time») del personale di ruolo con almeno tre anni di servizio effettivo, ove cio' sia compatibile con le esigenze operative e tenuto conto delle situazioni di priorita' stabilite dalla legge.
2. Il provvedimento di autorizzazione individua, in accordo con il dipendente, la tipologia di part-time (orizzontale/verticale), la durata del rapporto, il profilo orario, la durata della prestazione minima giornaliera. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non e' compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa su turni.
3. Per il trattamento normativo, economico e previdenziale dei rapporti di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina di cui all'allegato A dell'appendice del regolamento del personale della Banca d'Italia.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell' e (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O. n. 34: «Art. 8 (Trasformazione del rapporto). - 1. Omissis. 2. Omissis. 3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonche' da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale e' trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del , la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purche' con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro e' tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. 8. Omissis.».