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Regolamento recante norme sui criteri e sulle modalita' per la gestione delle risorse dei fondi pensione da parte di societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

Art. 1.

Regole di comportamento
1. Le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77 (di seguito societa') devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e professionalita' nella cura dell'interesse del fondo pensione;
b) acquisire preventivamente dal fondo pensione ogni informazione rilevante ai fini dello svolgimento dell'attivita' di gestione;
c) operare in modo che il fondo pensione sia adeguatamente informato sulla natura degli investimenti e i rischi ad essi connessi;
d) disporre di una conoscenza adeguata dei valori mobiliari oggetto della gestione del patrimonio del fondo.
2. Le societa' provvedono, nell'interesse del fondo pensione, alle negoziazioni e all'esercizio dei diritti inerenti agli investimenti di pertinenza del fondo pensione, nel rispetto delle norme previste per la negoziazione di valori mobiliari dalla disciplina di settore e fermo restando che e' attribuita in ogni caso al fondo pensione la titolarieta' dei diritti di voto per i valori mobiliari nei quali sono investite le risorse del fondo pensione medesimo.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti ai visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.