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Regolamento recante norme sui criteri e sulle modalita' per la gestione delle risorse dei fondi pensione da parte di societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

Art. 3.

Limiti operativi
1. Le societa' non devono effettuare, in relazione all'interesse del fondo pensione, operazioni con frequenza non necessaria ovvero operazioni non adeguate per tipologia e oggetto.
2. Le societa' non possono contrarre obbligazioni per conto del fondo pensione per un ammontare che impegni il fondo pensione medesimo oltre il valore affidato in gestione.
3. Le societa' non possono affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione e' resa necessaria dalla natura dell'incarico e, in ogni caso, previa comunicazione al fondo pensione.