Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare.
Art. 10.
Iscrizione all'albo
1. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e l'eventuale decreto di riconoscimento della personalita' giuridica sono comunicati alla commissione di vigilanza, per l'iscrizione del fondo pensione all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e al Ministero del tesoro.
Nota all' :
- Il , cosi' dispone:
"Art. 4. - 6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all'art. 16".