Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare.
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993), ivi compresi quelli risultanti da operazioni di trasformazione conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo all'istituzione di nuovi fondi pensione ai sensi del citato comma.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il , reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' .
Le successive modificazioni ed integrazioni sono costituite dal , che contiene le "Disposizioni correttve del , recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari", e della : "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".
- Il e' il seguente:
" dei Fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - 3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e' sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16. Con uno o piu' decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) le modalita' di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalita' procedurale, nonche' i termini per il rilascio dell'autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all' , da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
d) i contenuti e le modalita' del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro".
- Il , cosi' recita:
"Art. 18 (Norme finali). - 6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalita' che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6".
- I e , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", cosi' recitano:
"Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- La , reca la "Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari".
- La , cosi' recita:
"Art. 3 (Albo). - 2. La Consob autorizza l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle societa' indicando le attivita' per le quali le societa' stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformita' dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:
a) - b) (omissis);
c) anche agli effetti dell'art. 1, quarto comma, lettera b), della citata , per le funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera b), secondo periodo, del presente comma, presso societa' o enti che non hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle indicate alla medesima lettera b), si puo' tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della societa' o dell'ente, purche' il volume di attivita' del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle della societa' di gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per l'applicazione delle disposoni della presente lettera, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle societa' o degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a quella della societa' di intermediazione mobiliare".
Nota all' :
- Il , cosi' dispone:
" dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - 1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell' , distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita' giuridica ai sensi dell' ; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell' ".